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PRESTAZIONI PER MALATTIA/INF.


Ai sensi degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 15/06/2000, visto l'accordo regionale 11/06/1998, per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese del settore edile ed affini, sui trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale si conviene quanto segue:

  1. L'Edilcassa provvede al rimborso, alle imprese iscritte, delle somme corrisposte ai propri dipendenti per malattia, infortunio o malattia professionale in attuazione degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 15/06/2000 tramite il "Fondo Prestazioni".
  2. Dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettante ai lavoratori, in attuazione della normativa su menzionata, per poterne ottenere il rimborso, l'impresa, dovrà inviare all'Edilcassa alla scadenza di ciascun mese:
    • La denuncia dei nominativi con l'indicazione della categoria, dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonchè i relativi periodi di assenza dal lavoro utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Edilcassa, dai quali devono risultare distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi, per i quali sarà richiesto il rimborso all'Edilcassa;
    • Per ciascun lavoratore la copia (leggibile) del certificato medico comprovante l'inizio e la durata della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
    • Fotocopia della busta paga dalla quale devono risultare distintamente gli importi corrisposti a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale, dei quali si richiede il rimborso;
    • Nell'eventualità che l'INPS abbia comminato delle sanzioni disciplinari a carico di lavoratori in malattia, debbono esserci inviate in copia le comunicazioni pervenute all'impresa. In base alle richiamate decisioni del Consiglio di Amministrazione l'Edilcassa potrà, in qualsiasi momento, richiedere in visione i documenti originali allegati in fotocopia alle richieste di rimborso.
  3. Per i lavoratori che non raggiungano le 450 ore nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento malattia, infortunio o malattia professionale, il rimborso sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:

    (importo totale da rimborsare x ore effettive risultanti)/450 = importo da rimborsare

    Analogo criterio dovrà essere seguito per i rapporti di lavoro a tempo parziale; per questi ultimi dovrà essere usata un'ulteriore formula per stabilire il numero minimo (sempre nel trimestre precedente quello in cui si è verificato l'evento considerato) di ore per avere diritto al rimborso integrale:

    40 : 450 = (x%)40: A

    A = orario trimestrale per avere diritto al rimborso integrale
    x = percentuale di part-time

    Per quei lavoratori assunti nel mese in cui si è verificato l'evento di malattia, infortunio o malattia professionale il rimborso sarà effettuato per l'intera somma.
  4. L'Edilcassa, effettuati i controlli e le verifiche, trasmetterà all'impresa un bonifico in circolarità o con rimessa diretta su c/c dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso. In caso in cui l'impresa scelga di fare un bonifico con rimessa diretta su c/c, dovranno essere indicate, nei moduli predisposti dall'Edilcassa per il rimborso, il nome della banca presso la quale l'impresa intrattiene il c/c ed il codice IBAN.
    Il rimborso all'impresa va effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta all'Edilcassa la richiesta da parte dell'impresa completa della documentazione di cui al punto 2.
  5. Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute all'Edilcassa entro i termini previsti dal presente allegato.
  6. Comunque e in ogni caso l'Edilcassa si impegna ad eseguire controlli, anche successivi alle operazioni di rimborso, per verificare la corretta ed effetiva attuazione di quanto risulta dalla documentazione in suo possesso secondo modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
  7. Le imprese che dovessero arbitrariamente mettere a conguaglio somme corrisposte, a qualsiasi titolo, con quanto dovuto all'Edilcassa, danno luogo ad omissioni in relazione a quanto contrattualmente dovuto all'Edilcassa.
  8. L'impresa che ha corrisposto i trattamenti di malattia, infortunio e malattia professionale spettanti ai lavoratori, in attuazione della normativa C.C.N.L. dovrà fare richiesta di rimborso, all'Edilcassa, delle somme corrisposte ai lavoratori entro e non oltre 4 mesi dalla fine del periodo di paga a cui si riferisce la richiesta, facendo pervenire la documentazione prevista al punto 2. La mancata richiesta o la mancata presentazione della documentazione necessaria al rimborso nei termini di cui sopra annulla qualsiasi diritto dell'impresa al riconoscimento ed al conseguente rimborso delle somme da parte dell'Edilcassa.
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